Esonero versamento acconto iva regimi fiscali nuove iniziative ed attivita' marginali
E' stato precisato, con Risol. Agenzia Entrate 23/12/2004, n. 157 che i soggetti i quali hanno adottato il regime fiscale per le nuove iniziative (art. 13 L. 23/12/2000 n. 388) o il regime fiscale delle attivita' marginali (art. 14 stessa Legge) sono esonerati dal versamento dell'acconto iva per il primo periodo d'imposta in cui il regime acevolativo sia cessato.
Cio' risulta valido sia nel caso di cessazione per superamento dei limiti di ricavi/compensi che per decorrenza del triennio, anche se i soggetti in parola sono tenuti ad adempiere agli altri obblighi IVA, in quanto nel caso specifico manca il dato storico su cui calcolare l'acconto o con il quale effettuare il raffronto con il dato previsionale o effettivo.