AMMORTAMENTO DEI BENI MATERIALI - ARTICOLO 102 TUIR
Decreto –legge n. 223 del 4 luglio 2006 Si riportano alcuni chiarimenti sull'ammortamento dei beni materiali, dalla circolare ministeriale 28/E.
Estratto circolare ministeriale 28/E
AMMORTAMENTO DEI BENI MATERIALI - ARTICOLO 102 TUIR (ART. 36, COMMI 5, 6, 6-BIS E 6-TER)
L’articolo 36, commi 5 e 6, del decreto, modificando l’articolo 102 del TUIR, esclude la possibilità di dedurre quote di ammortamento anticipato per taluni mezzi di trasporto a motore utilizzati nell’esercizio d’impresa.
Più in particolare, il comma 5, novellando il comma 3, secondo periodo, del citato articolo 102 del TUIR, prevede che l’esclusione dell’ammortamento anticipato si applica ai beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), del TUIR, vale a dire “alle autovetture ed autocaravan, di cui alle lettere a) ed m) dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1)”, ovvero non sono “destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa”.
Detta esclusione, pertanto, non si applica se tali beni sono destinati esclusivamente all’esercizio dell’attività d’impresa, rimanendo così applicabile ai soli beni appartenenti a tali categorie utilizzati “promiscuamente” dall’imprenditore.
Le predette modifiche all’articolo 102 si applicano, ai sensi del comma 6 dell’articolo 36 del decreto, a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto medesimo (4 luglio 2006), ai soggetti passivi IRES, nonché ai titolari di reddito d’impresa ai fini IRPEF e riguardano anche i beni “acquistati nel corso di precedenti periodi d’imposta”, come previsto espressamente dal citato comma 6.
In sostanza, la disposizione non consente di continuare ad effettuare l’ammortamento anticipato iniziato nel periodo d’imposta precedente.
Con riferimento alla deducibilità dei canoni di leasing riferibili ai beni in questione, il comma 6-bis, inserendo una nuova disposizione nel comma 7 dell’art. 102 del TUIR, subordina la deduzione fiscale alla condizione che il relativo contratto di leasing non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente all’applicazione delle aliquote previste dal D.M. 31 dicembre 1988 al costo del bene e non alla metà del periodo di ammortamento, come in precedenza previsto.
Tale ultima modifica normativa si applica, come stabilito dal comma 6-ter, ai canoni relativi a contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.